Art. 2.

      1. L'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e oggetto della legge). - 1. La Repubblica, in attuazione dei princìpi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, in collaborazione con soggetti singoli e con organizzazioni di volontariato, nonché con case famiglia autogestite e riconosciute, che hanno per scopo la realizzazione di fini di interesse generale.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».

 

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